approvato il modello per l’accesso al credito – ANCE

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Via libera da parte del Mimit al modello di comunicazione che le imprese devono utilizzare per accedere al credito di imposta 4.0, una misura prevista dalla legge di Bilancio 2025 per incentivare l’innovazione tecnologica. Le risorse disponibili ammontano a 2,2 miliardi di euro e saranno riservate esclusivamente agli investimenti in beni materiali strumentali elencati nell’Allegato A della legge 232/2016.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene.

La legge 207/2024 ha infatti ristretto l’ambito di applicazione del credito ai soli beni materiali 4.0, escludendo quelli immateriali precedentemente inclusi nell’Allegato B della legge 232/2016, la cui agevolazione si è conclusa alla fine del 2024.

Modalità e tempistiche

Il nuovo modello, disponibile sul sito del MIMIT, dovrà essere compilato e trasmesso esclusivamente per via telematica, tramite i servizi digitali gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Un successivo decreto definirà i termini a partire dai quali il modello entrerà in vigore e sarà disponibile in formato editabile.

Il modulo consente di indicare:

  • i dati identificativi dell’impresa,
  • la tipologia di comunicazione (preventiva, di completamento o preventiva con acconto),
  • le date di inizio e fine dell’investimento,
  • la tipologia del bene oggetto dell’investimento.

Il processo di prenotazione del credito si articola in tre fasi principali:

  1. Comunicazione preventiva: da inviare entro il 31 gennaio 2026. Determina la priorità di accesso al beneficio sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.
  2. Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa deve comunicare l’avvenuto versamento dell’acconto pari almeno al 20% del valore dell’investimento.
  3. Comunicazione di completamento: da inviare entro il 31 gennaio 2026 per investimenti conclusi entro il 31 dicembre 2025, oppure entro il 31 luglio 2026 per quelli terminati entro il 30 giugno 2026.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili, le comunicazioni verranno comunque acquisite, e le imprese potranno accedere al beneficio solo nel caso di un futuro rifinanziamento, sempre rispettando l’ordine cronologico delle domande.

L’invio del modello di comunicazione riguarda gli investimenti in beni strumentali 4.0:

  • effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 o al 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 è stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
  • per i quali al 31 dicembre 2024, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con pagamento di acconti in misura almeno del 20% del costo di acquisizione.

La struttura del modello consente di inserire i dati identificativi dell’impresa, il tipo di comunicazione che si intende effettuare, se preventiva, di completamento o preventiva con acconto, la data di avvio e di conclusione dell’investimento, nonché informazioni sulla tipologia di investimento.

Le regole per chi ha già presentato domanda

Le imprese che prima della pubblicazione del decreto direttoriale del 15 maggio hanno già trasmesso una comunicazione preventiva o di completamento utilizzando il modello allegato al decreto direttoriale del 24 aprile 2024 mantengono il diritto alla priorità cronologica se entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (da definirsi con successivo decreto direttoriale) trasmettono nuovamente la comunicazione, utilizzando il nuovo modello, sia in via preventiva che, se del caso, in via di completamento rispettando i termini indicati dal decreto.

Il Decreto direttoriale dispone che il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione, mentre il beneficio fiscale effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo la procedura qui illustrata.

In linea con quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 (comma 448) il Decreto prevede anche le modalità con cui avviene lo scambio di informazioni tra MIMIT e Agenzia delle Entrate, finalizzato alla gestione e al controllo del credito d’imposta per gli investimenti agevolati.

Allegati
Decreto_Direttoriale_del_15_maggio_2025
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